1. Il Boxer Lancia Club (di seguito denominato Associazione), è un’Associazione libera senza scopo di lucro, che persegue fini di interesse culturale, tecnico, storico e ricreativo, fra i possessori ed appassionati di ogni vettura Lancia dotata di propulsore BOXER, con particolare riferimento alle Lancia Flavia, Lancia 2000 e Lancia Gamma in ogni versione e carrozzeria.
  2. L’Associazione si ispira ai principi dettati dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano) condividendone le finalità, gli scopi etici e culturali.
  3. L’Associazione ha sede in Rosignano Marittimo (LI) in Stradone Belvedere n°9 – CAP 57016, salvo il Consiglio Direttivo decida altrimenti in merito con votazione a maggioranza semplice.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

  1. Riunire quanti desiderano praticare e diffondere la ricerca, l’acquisto, il corretto restauro, la conservazione, la manutenzione delle autovetture Lancia dotate di propulsore BOXER.
  2. Censire i veicoli in oggetto attraverso apposito Registro e diffondere la conoscenza dei modelli stessi anche attraverso l’uso di strumenti digitali.
  3. Promuovere incontri, manifestazioni e raduni anche internazionali, nonché partecipare a mostre e convegni per illustrare le caratteristiche innovative dei modelli Lancia in oggetto.
  4. Facilitare i Soci nella ricerca dei pezzi di ricambio necessari per riparare e conservare i loro veicoli.
  1. Possono esser Soci dell’Associazione, le persone o gli enti possessori e/o estimatori delle vetture di cui all’Art.1 e che ne condividano gli scopi. L’ammissione di nuovi Soci avviene su domanda del soggetto interessato, presentata in forma scritta, corredata dei dati identificativi e fotografici dell’autovettura o delle autovetture possedute.
  2. Tutti i Soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, con diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto sociale, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, purché in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
  3. Sono previste le seguenti tipologie di Soci:

    – Soci fondatori: sono Soci fondatori le persone fisiche che hanno fondato l’Associazione.

    – Soci Onorari: sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per meriti nei confronti dell’Associazione o del marchio Lancia con particolare riguardo ai modelli interessati dal presente Statuto. Sono proclamati tali con delibera dell’Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo e sono dispensati dal pagamento della quota sociale annuale.

    – Soci Ordinari: sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche senza limitazioni geografiche, iscritte all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota annuale.

  4. La quota annuale, viene determinata dal Consiglio Direttivo. Le quote ed ogni altro contributo associativo versate da ciascun Socio sono intrasmissibili e non rivalutatili. La qualità di Socio non è in ogni caso trasmissibile.
  5. Il Socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione dandone comunicazione scritta. L’esclusione di un Socio può esser deliberata per gravi motivi, dall’Assemblea dei Soci. L’associato può ricorrere al giudizio dei Probiviri entro 30 giorni dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
  6. Tutte le cariche conferite ai Soci dall’Associazione così come gli incarichi a loro attribuiti, sono prestati a titolo gratuito, salvo rimborsi per spese comprovate effettuate per l’Associazione su autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Gli Organi dell’Associazione:

    • L’Assemblea dei Soci
    • Il Consiglio Direttivo
    • Il Presidente
    • Il Vicepresidente
    • Il Segretario
    • Il Tesoriere
    • Il Conservatore del Registro – Commissario tecnico
    • Il Collegio dei Revisori dei Conti
    • Il Collegio dei Probiviri
    • Le Commissioni
  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Ne fanno parte con diritto di voto tutti i Soci maggiorenni che alla data della convocazione dell’Assemblea risultino aver versato la quota associativa per l’anno in corso. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare tramite delega un massimo di due Soci.
  2. L’Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all’anno entro il 30 Giugno su convocazione del Presidente. Entro 15 gg. dalla stessa, i Soci riceveranno l’ordine del giorno anche a mezzo mail. Si può tenere anche in forma telematica o in videoconferenza. L’Assemblea può esser convocata oltre che dal C.D. su propria deliberazione, anche dal 25% dei Soci tramite richiesta scritta.
  3. Poteri dell’Assemblea dei Soci: 1) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo (CD) ed i Revisori dei Conti. 2) delibera sui conti annuali consuntivi e preventivi di gestione presentati dal Consiglio. 3) ratifica i regolamenti dell’Associazione proposti dallo stesso Consiglio . 4) decide su tutte le questioni poste all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci.
  4. Costituzione dell’Assemblea dei Soci. L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente di persona o per delega almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. Trascorsa un’ora dall’orario fissato nell’avviso, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La data e l’ora di questa sessione sarà fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
  5. Svolgimento dell’Assemblea dei Soci. L’Assemblea elegge il proprio Presidente ed un Segretario, che verificano in prima battuta la regolarità delle eventuali deroghe. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei Soci maggiorenni presenti o rappresentati mediante apposita delega scritta rilasciata da altro Socio. Di tutto ciò che viene trattato dall’Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione. Copia di tale verbale sarà a disposizione di ogni Socio che ne faccia richiesta.
  6. L’Assemblea straordinaria dei Soci. L’Assemblea straordinaria dei Soci, può esser convocata su delibera del C.D. quando se ne ravvisi l’opportunità o quando venga richiesta per iscritto da almeno un quarto dei Soci. Sono riservate all’Assemblea straordinaria le sole modifiche dello Statuto nonché le delibere relative allo scioglimento ed alla liquidazione dell’Associazione. Le modifiche del presente Statuto dovranno esser deliberate con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci, ma con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
  1. Le competenze del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, attua gli scopi previsti dall’art.3 e fornisce gli indirizzi di attività dell’Associazione, elegge e nomina gli altri Organi di gestione, elabora ed emana il regolamento elettorale e quelli interni, delibera i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all’Assemblea, stabilisce le quote sociali, decide sugli investimenti patrimoniali, propone all’Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto, approva se ritenuto necessario la chiusura dell’Associazione, delibera e compie le altre attività previste dal presente Statuto.
  2. E’ composto da un minimo di tre sino ad un massimo di sette Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci. Sono eleggibili i Soci che ne hanno dato disponibilità al Club in forma scritta nei termini fissati dal Regolamento Elettorale. Al suo interno il C.D. elegge, nella prima seduta utile, il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il C.D. e le cariche da esso deliberate, hanno una durata di tre anni dalla data di svolgimento delle elezioni e sono rieleggibili, salvo il Presidente ed il Vicepresidente che non possono superate i due mandati consecutivi.
  3. Il C.D. si riunisce almeno tre volte all’anno, anche in forma telematica, su iniziativa del Presidente oppure quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta. Le riunioni vengono presiedute dal presidente o in caso di assenza dello stesso, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano tra i presenti e sono valide quando siano presenti almeno tre membri.Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del C.D. vengono verbalizzate dal Segretario o se assente, da un altro membro del Consiglio e vengono poi controfirmate dal Presidente e dal Segretario. Il C.D. ripartisce i compiti secondo le necessità e può delegare particolari compiti ad un Socio non Consigliere. In caso di dimissioni, revoca o decesso di un componente del C.D., esso viene sostituito con delibera del Consiglio dal primo candidato tra i non eletti e dura in carica sino alla scadenza naturale del mandato in corso.

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal C.D. nella prima seduta utile e dura in carica per tre anni. E’ rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. Convoca e presiede il C.D. , rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e rappresenta l’Associazione in ogni sede. Rispetta e fa rispettare lo Statuto, promuove tutte le iniziative e delibere del C.D. Dispone dei fondi per la gestione dell’Associazione nell’ambito del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea ed ha il potere di concludere contratti di deposito e di conto corrente con istituti bancari unitamente al Tesoriere.

Il Vicepresidente viene eletto dal C.D. fra i suoi membri nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. Assume tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed ogni volta che venga da questo delegato.

E’ nominato dal Consiglio durante la prima seduta utile all’interno dei membri dello stesso. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Cura le attività di segreteria dell’Associazione e redige i verbali delle sedute del C.D. Con delibera del Consiglio, può ricoprire anche la carica di Tesoriere.

Come per le altre cariche, il Tesoriere è nominato dal Consiglio durante la prima seduta utile. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E’ responsabile della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione in stretto contatto con il Presidente. L’attività di Tesoriere può esser delegata in tutto o in parte a terzi anche non Soci, su designazione del Consiglio.

Questi due ruoli possono esser rivestiti dalla stessa persona, scelta dal C.D. tra i Soci più esperti. Dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. E’ incaricato della redazione e della conservazione del Registro dei Veicoli dei Soci e della verifica tecnica dei veicoli stessi, i cui proprietari ne abbiano fatto richiesta.

E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci, anche al di fuori dell’Associazione. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, i suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro mandato è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il controllo finanziario dell’amministrazione dell’Associazione.

E’ composto da tre membri eletti tra i Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fra i suoi componenti elegge il proprio Presidente. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva sulle eventuali controversie che si verifichino nell’ambito dell’Associazione tra i suoi organi, fra gli associati e l’Associazione, o fra gli associati medesimi, qualora questi ne facciano richiesta. Il Socio con la domanda di iscrizione sottoscrive la clausola compromissoria con cui si obbliga a rimettere a detto Collegio tutte le controversie tra sé e l’Associazione e fra sé ed altri Soci.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, possono esser costituite Commissioni con specifiche competenze in ambito tecnico, ricreativo, o in altro ambito, laddove appaia necessario fare fronte a specifiche esigenze individuate dal Consiglio Direttivo. Le Commissioni sono istituite dal C.D. e composte da Consiglieri, collaboratori e Soci di comprovata capacità ed esperienza, nel numero stabilito dallo stesso C.D. Le regole circa il funzionamento delle Commissioni sono stabilite dalle Commissioni stesse e sottoposte all’approvazione del C.D. nella prima sessione utile.

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei Soci e qualunque altra entrata, costituiscono le disponibilità necessarie al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione. E’ fatto espresso divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione o emolumenti per le prestazioni offerte dai componenti del C.D. salvo eventuali rimborsi spese corredati da giustificativo.

L’esercizio finanziario dell’Associazione comincia con il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Un rendiconto annuale corrispondente alla durata dell’esercizio finanziario è compilato dal Collegio dei Revisori dei Conti, sentito il Tesoriere ed approvato dal C.D. per esser poi sottoposto alla delibera dell’Assemblea dei Soci.

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato da almeno 2/3 dei Soci aventi diritto di voto nell’Assemblea Straordinaria a tale scopo convocata dal Presidente o dal C.D. L’Assemblea nominerà uno o più liquidatori tra i facenti parte del Consiglio Direttivo. Il patrimonio sociale, una volta pagate tutte le passività dell’Associazione, sarà devoluto ad altre Associazioni aventi scopi simili. Eventuali rimanenze attive saranno comunque devolute in beneficenza ed in nessun caso alcun bene potrà esser ripartito tra i Soci.

Per tutto quello che non è previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti interni, si rimanda all’applicazione delle norme del Codice Civile.